Le posate della legittima difesa

Con 244 voti a favore e 177 contro, l’articolo 52 del codice penale è stato modificato. In base alla nuova legge, è autorizzato il ricorso a un arma legittimamente detenuta per la difesa della propria o dell’altrui incolumità, quando sia violato il proprio domicilio, e anche per la tutela “dei beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione” da parte dell’offensore. La disposizione viene estesa anche ai casi in cui l’aggressione sia portata “all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività, commerciale, professionale o imprenditoriale”. In pratica, cade il principio della proporzione tra offesa e difesa, o più precisamente: si considera che la proporzione sussista sempre. Nel notiziario della Lega Nord, la forza politica che più di ogni altra ha voluto la riforma, lo spirito della nuova disposizione viene colto così: finalmente, “dopo anni di proteste e di ingiustizie chi si difenderà perché aggredito in casa sua o nel luogo di lavoro da delinquenti, ladri e stupratori non passerà […] sul banco degli imputati come aggressore”. Se questo in passato è troppo spesso accaduto, è per colpa delle “interpretazioni della magistratura”. L’idea è che c’è poco da interpretare: quando il malfattore è in casa (ma anche nel capanno degli attrezzi), non si può mica discutere, convincere o esortare. Sparare non è l’estrema ratio, è la ratio. L’onorevole leghista Carolina Lussana, illustrando il principio, ha portato l’esempio della donna sorpresa in cucina dall’assalitore e costretta a difendersi con il mattarello. In effetti, se non vi è eccesso di difesa, il mattarello o la pistola stanno sullo stesso piano, e sullo stesso piano stanno anche, se vi è pericolo di aggressione (e sempre che i magistrati, questi causidici, non vogliano mettersi ad interpretare pure la percezione del pericolo da parte della vittima!), l’offesa alla propria incolumità e il furto di una torta di mele. Rispondendo a obiezioni e critiche l’onorevole Lussana ha riconosciuto che “la tutela dell’ordine e della sicurezza spetta allo Stato, ma – ha aggiunto – è legittima l’autotutela quando lo Stato, in prima battuta, non può reagire e questo avviene ovviamente quando delinquenti mettono in atto improvvisamente aggressioni brutali”. Insomma, lo Stato viene dopo: in prima battuta, ci pensa il cittadino. E se ci pensa lui, decide lui se sparare oppure no.
Ora, garantire la sicurezza dei propri cittadini è un compito fondamentale dello Stato: la prima ragione della sua esistenza. I grandi pensatori politici moderni ragionavano così: nello stato di natura ognuno si fa giustizia da sé. Se bisogna uscirne, è perché lungi dal garantire maggiore sicurezza, questa condizione non fa che moltiplicare l’insicurezza, il pericolo di morte violenta. Dunque ci vuole lo Stato (l’imperium rationis, lo chiamava Hobbes), cioè un’istanza terza che si interponga fra gli uomini, prenda su di sé i compiti di difesa chiedendo in cambio, da parte di ciascuno, l’obbedienza ai doveri della cittadinanza. Quanto più è estesa l’interposizione, tanto maggiore è la difesa. Ne viene, per converso, che ogni ampliamento delle condizioni in cui la sicurezza individuale è affidata al singolo cittadino rappresenta una perdita secca di legittimità dello Stato.
Ma c’è un altro aspetto, più generale, che vorrei richiamare brevemente. Se la legge considera proporzionata qualunque reazione all’offesa, se la legge cancella la fattispecie dell’eccesso di difesa, è perché considera che in caso di aggressione qualunque reazione, anche la meno meditata, anche la più impulsiva, sia legittima. La precedente disciplina chiedeva ragionevolezza nel proporzionare la reazione; ma la ragionevolezza prende tempo: la nuova disposizione suppone che la condizione dell’aggredito sia tale per cui non vi è spazio né tempo per ragionamenti di sorta. Ora, l’antropologia ritiene che una caratteristica fondamentale della specie umana sia la capacità di trattenere la reazione, e differire la risposta. Tra l’appetito e la sua soddisfazione il leone non sa interporre nulla, l’uomo la cottura (e la cultura, che nasce di lì). Le forchette ci sono per quello, perché come uomini siamo in grado di mettere una distanza fra l’impulso e il suo oggetto, di mediarlo (e così, aggiungeva Hegel, di formarlo e lavorarlo). Ne viene, per converso, che ogni ampliamento delle condizioni in cui si ritiene che la reazione non possa non essere immediata, ha il valore di una perdita secca di valore per ciò che è propriamente umano. Ovviamente, la specie non è a rischio per colpa dell’articolo 52, ma la cultura politica e giuridica del nostro Paese un po’ sì. Specie se coloro che rivendicano con entusiasmo di aver portato a casa un’altra riforma ritengono di avere così difeso i diritti di libertà dell’individuo. Parlano di diritto, nel punto in cui la mediazione giuridica viene ridotta a scrupolo garantista di certi magistrati di sinistra. E si saluta una vittoria, nel giorno in cui si sancisce una sconfitta: non di una parte politica rispetto a un’altra, ma della essenziale politicità umana.
Infine: le forme moderne della mediazione razionale sono da ripensarsi un po’ ovunque, e il diritto e la politica, luoghi per eccellenza della mediazione, scontano indubbiamente un deficit di legittimità; ma non è una soluzione mettere una pistola in mano ai cittadini, e autorizzarli a sparare.