L’ideologia non si combatte col diritto penale

L’approvazione della legge Fiano, che punisce la propaganda di immagini e contenuti propri del partito fascista e nazionalsocialista e delle relative ideologie, da un lato costringerà alla riconversione i produttori di paccottiglia nostalgica, dall’altra consentirà ai tribunali di decidere cosa è propaganda e cosa non lo è, rischiando di creare zone di legalità dentro cui potranno proliferare – legalmente – partiti, movimenti, apologie, incitazioni all’odio. Si celebreranno processi per stabilire se un gesto, uno scritto, una manifestazione siano o no «propaganda fascista», e in ognuno di questi processi alla repressione penale si contrapporranno la libertà di espressione e la manifestazione del pensiero.

La legge è ridondante e punisce condotte che sono già quasi tutte considerate dalla legge Scelba del 1952, che vieta la «riorganizzazione del disciolto partito fascista», l’apologia, le manifestazioni finalizzate alla ricostituzione del partito fascista, e dalla legge Mancino, che punisce chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico e chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri e usuali di movimenti e organizzazioni discriminatorie o violente. Ma è la stessa relazione alla legge che ne rivela il carattere simbolico. «Senza voler toccare infatti, le normative speciali già vigenti in materia – si legge – l’obiettivo è quello di delineare una nuova fattispecie che consenta di colpire solo alcune condotte che individualmente considerate sfuggono alle normative vigenti», come appunto il saluto romano o la propaganda iconografica.

È una legge tautologica che punisce i simboli e l’iconografia, ma che non aggiunge niente alla tutela delle libertà fondamentali e dei principi democratici: da una parte rischia di avere un’applicazione ridotta – una volta eliminati tutti i busti e tutti i calendari, chiusa Predappio, gli spazi di applicazione si sovrapporranno a quelli della legge Scelba e della legge Mancino – dall’altra di consumare tutto il suo portato simbolico regalando ai gruppi neofascisti l’aura martirizzata e anti-sistema che attraverso i social network si fa controcultura. La legge Fiano oltretutto non risolve i problemi applicativi della legge Scelba ma li reitera, rischiando di ridurre ulteriormente i campi della sua applicazione: cosa dobbiamo intendere oggi quando parliamo di «partito fascista»?

Ci stiamo scoprendo una società intollerante, razzista, verbalmente violenta e nostalgica, ma non è con l’introduzione di un nuovo reato e la punizione del carcere che contrasteremo queste pulsioni. Se non siamo riusciti a evitare che questo accadesse con una Costituzione che vieta la ricostituzione del disciolto partito fascista, la legge Scelba e la legge Mancino, evidentemente la soluzione non è la repressione penale, perché non è un crimine o una devianza che stiamo combattendo. Vale per questo, come per tutti gli altri reati di opinione: il diritto penale non è adatto a contrastare ideologie o degenerazioni culturali, e l’effetto che di solito di ottiene è perverso e controproducente. Ma perché rischiare tutto questo con un provvedimento che sembra l’ennesima manifestazione di un diritto penale simbolico, oltretutto in un’area già coperta da altre leggi, che dovrebbero solo essere applicate? Hate speech, odio razziale, violenza verbale, sono così diffusi da rappresentare una questione culturale e politica da affrontare immediatamente. La repressione penale e la minaccia del carcere non sono una risposta adeguata, in una legislatura in cui si fatica ad approvare una legge decente contro la tortura o lo ius soli.