Kant e la pena di morte

A nome dello Stato della California, Stanley Tookie Williams è stato giustiziato con un’iniezione letale lo scorso 14 dicembre, dopo che il governatore Schwarzenegger, avendoci pensato su, ha deciso di negargli la grazia. Qualche elemento di riflessione potrebbe averglielo fornito il filosofo italiano Vittorio Mathieu, che in passato si è occupato del tema e che lo scorso 7 dicembre, in tempo perché Schwarzy lo leggesse, se ne è tornato a occupare sulle pagine del Giornale. Coraggiosamente controcorrente – almeno (e per fortuna) qui da noi, ma gliene va dato atto – Mathieu sostiene la tesi che “la pena di morte è legittima; non assolutamente necessaria in linea di principio, ma in certi casi molto opportuna”. La scelta dei termini non è felicissima, perché contraddetta dal seguito dell’articolo. La legittimità di cui si tratta, infatti, non potrebbe che essere morale (quella giuridica è garantita quando non vi siano divieti costituzionali alla sua erogazione, come accade invece in Italia), ma il punto di vista morale sulla cui base Mathieu difende la pena di morte è quello kantiano. E in termini kantiani o la pena di morte è assolutamente necessaria in linea di principio – cioè, come si può dire semplicemente, doverosa – oppure è del tutto e assolutamente inammissibile. Tertium non datur. Inammissibile in ogni caso è qualunque considerazione circa l’opportunità della pena, come peraltro spiega lo stesso Mathieu (curiosamente, Mathieu giudica inopportuna la condanna a morte di un terrorista, poiché la pena, come recitava l’antica formula del diritto romano: sacer esto, avrebbe l’effetto controproducente di sacralizzare il condannato. La cosa dovrebbe metterlo in sospetto: la pena di morte manifesta infatti in questo modo la discendenza del concetto del diritto dalla sfera arcaica e violenta del mito, da cui una prospettiva morale pura deve trarlo fuori). Per sostenere la sua tesi, Mathieu ritorna dunque a Kant, alla draconiana confutazione inflitta da Kant all’“affettato sentimentalismo umanitario” del marchese Beccaria. Ci toccherà, perciò, di confutare Kant, per avere ragione di Mathieu.
Cominciamo da Beccaria. Beccaria considera che la pena sia un mezzo in vista di altro, per esempio della difesa della società. Kant è invece perentorio: la pena “non può mai venir decretata semplicemente come un mezzo per raggiungere un bene, sia a profitto del criminale stesso, sia a profitto della società civile, ma deve essergli inflitta soltanto perché egli ha commesso un crimine”. Qualunque altra ragione abbasserebbe l’uomo a mero mezzo: “La legge penale è un imperativo categorico [cioè incondizionato, non subordinato a nessun fine a essa esterno] e guai a colui che si insinua nelle spire tortuose dell’eudemonismo per scoprirvi qualche vantaggio”. Non si punisce per ottenere il bene o la felicità di questo o di quello, ma unicamente perché è giusto punire. A chi trovasse disumana la pena di morte, Kant risponderebbe che è tutto il contrario: se si offrisse di scegliere fra la morte e i lavori forzati, “l’uomo d’onore preferirebbe la morte”. È proprio la volontà di trattare l’uomo secondo la sua umanità e personalità morale, che impone di trattarlo secondo giustizia. E l’unica giustizia è che “se egli ha ucciso deve morire”. Certo, è la giustizia dello ius talionis, Kant lo sa bene, ma nessun altro principio se non quello stretto dell’uguaglianza può determinare la specie della punizione, e “non esiste altra uguaglianza fra il delitto e la punizione fuorché nella morte giuridicamente inflitta al criminale”. Non esiste nessuna considerazione di opportunità, di utilità o di umanità (nel senso lacrimoso del sentimentalismo di Beccaria), che possa piegare la bilancia della giustizia ad altro fine che non sia la condanna del reo.
La concezione retributiva della pena che è propria di Kant può essere respinta, e in generale oggi si tende a respingerla, senza però poter eliminare del tutto il momento retributivo: è difficile, infatti, sbarazzarsi dell’idea che il sistema della pena infligga al reo quel che gli spetta. Se però la si accetta, l’argomento kantiano pare difficilmente oppugnabile. Se invece la si respinge, si finisce con l’accettare di trattare la persona del condannato come mero mezzo, che sia per il suo bene o per quello della società – a fini di correzione, rieducazione o prevenzione, o a qualunque altro fine. Ma allora come respingere la proposta di salvare il condannato per donarlo alla scienza (l’esempio è ancora del filosofo)? In fondo, non sarebbe pure questo a fin di bene? Per respingere una così insana proposta, abbiamo dunque bisogno del concetto di dignità della persona. Ma proprio questo concetto onoriamo, quando non pieghiamo la giustizia ad alcun fine che non sia la giusta condanna. Nessun intenerimento: se l’uomo non può essere piegato a nulla, nemmeno la giustizia può piegarsi misericordiosa su di lui.
E ora, la (breve) confutazione. Definizione generale del diritto secondo Kant: “Il diritto è l’insieme delle condizioni per mezzo delle quali l’arbitrio dell’uno può accordarsi con l’arbitrio dell’altro secondo una legge universale della libertà”. Se è dunque conforme al diritto tutto e solo ciò che permette l’accordo dell’arbitrio dell’uno con l’arbitrio dell’altro, in che modo la pena capitale realizza questo accordo mentre la condanna all’ergastolo non lo realizza? Perché non è sufficiente la restrizione della libertà, e occorre invece la soppressione della libertà? O quel concetto universale del diritto è insufficiente, oppure la conclusione in tema di diritto penale è esorbitante.
Kant aggiunge che si tratta però dell’uguaglianza. L’uguaglianza è il vero ingrediente morale della pena. La pena non risponde solo all’esigenza giuridica minima di accordare l’arbitrio dell’uno con quello dell’altro, ma a un’esigenza supplementare di giustizia (sia pure nella cupa versione del ‘rendere il male per il male’). Vi è qui una nuova difficoltà, perché è come se il diritto positivo di uno Stato dovesse portare dentro di sé una soddisfazione morale che, anche questa, esorbita dalle strette necessità del diritto esterno così come definite da Kant. È un punto assai delicato, ma passi.
Il fatto è che la stessa morale di Kant non chiede neppure di trattare l’uomo sempre solo come fine in sé; chiede piuttosto di non trattare l’uomo mai semplicemente come mezzo, ma sempre anche come fine. L’anche è importante, anzi decisivo: perché consente di trattare l’uomo come mezzo, purché egli sia trattato al tempo stesso come fine. Se così non fosse, qualunque rapporto di dipendenza, anche il normale rapporto di lavoro, sarebbe da giudicarsi immorale. Se dunque è morale trattare l’uomo come mezzo, purché non semplicemente come mezzo, irrogare la pena “a profitto del criminale stesso”, cioè a fine di rieducazione o riabilitazione, non può essere giudicato immorale secondo lo stesso concetto kantiano. Non si offende la sua dignità, se si intende restituirgliela. Per restituirgliela, la pena è il mezzo, mentre in Kant proprio la pena finisce con l’essere il fine in sé del provvedimento di giustizia.
Come si vede, è dentro le stesse coordinate morali di Kant, che si trova lo spazio per rifiutare lo ius talionis. Kant vuole che la pena svolga una funzione di riequilibrio della bilancia della giustizia incrinata dal delitto, e finisce così col servirsi a questo scopo della vita del reo. Chi rifiuta la pena di morte può invece considerare, ancora nei termini di Kant, che la giustizia penale serva al reo, alla persona umana, e non la persona alla giustizia penale.
E ora che abbiamo confutato Kant, possiamo anche rifiutare i suoi termini, concederci il lacrimoso umanitarismo che la severità del filosofo ci proibiva, e giudicare la pena di morte una disumana barbarie.